Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 concernente la nuova disciplina della “qualità dell’acqua destinata al consumo umano”, con il quale sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico dell’amministratore di condominio in materia di affidabilità degli impianti condominiali per la salubrità dell’acqua destinata al consumo umano.
D. lgs. 23/02/2023, n.18
ANALISI DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Analisi delle acque
Cosa facciamo?
Al fine di supportarvi nell’ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa, EUROIGIENE, grazie ai suoi professionisti qualificati, fornisce i seguenti servizi:
Professionalità, Qualità e Disponibilità
- Valutazione dei rischi per la salute nei sistemi di distribuzione interni dell’acqua potabile, dal punto di consegna (contatore) al punto d’uso dell’acqua (rubinetto).
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Prelievo dei campioni di acqua secondo procedure standardizzate e diversificate in base ai parametri da monitorare.
- Trasporto dei campioni in condizioni controllate, mediante l’impiego di apposite attrezzature.
- Consegna dei campioni, nei tempi previsti, a laboratori accreditati ACCREDIA, i quali effettueranno le analisi previste dalle normative vigenti.
- Restituzione degli esiti mediante trasmissione dei Rapporti di Prova.
- Supporto per le eventuali azioni correttive da intraprendere.
LA SALUBRITÀ DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI
GLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE
COSA DEVE FARE L'AMMINISTRATORE?
- Informare i condomini degli obblighi di legge previsti in materia di controllo della salubrità dell’acqua potabile all’interno dei condomini.
- Effettuare la valutazione e la gestione dei potenziali rischi per la salute nella distribuzione interna dell’acqua potabile nel condominio.
- Adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità salubre delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana.
- Effettuare l’implementazione di misure preventive dirette ad evitare tali rischi.
DA QUANDO DECORRONO GLI OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRATORE?
Gli obblighi di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni decorrono, per i gestori della distribuzione idrica interna quali gli amministratori, fin da subito e comunque tali obblighi dovranno essere osservati per la prima volta ENTRO il 12 GENNAIO 2029.
COME SI ATTUA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO?
- Essa si attua mediante affidamento a soggetti competenti e/o a laboratori di analisi dal punto di consegna fino al rubinetto delle singole unità immobiliari dei condomini.
- Essa si attua mediante la verifica degli impianti idrici condominiali, quali ad esempio le cisterne e/o autoclavi, ed i controlli dello stato di manutenzione degli impianti idrici interni, della pulizia e sanificazione dei filtri, degli eventuali sistemi di addolcimento delle acque o delle vasche di riserva idrica presenti negli edifici.
QUALI SONO GLI ULTERIORI OBBLIGHI?
L’amministratore dovrà per ciascun condominio trasmettere l’esito delle analisi di laboratorio nel sistema informativo centralizzato denominato “Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili” (AnTeA) entro dodici mesi dalla sua istituzione.
MA in caso di non conformità, dopo aver informato tempestivamente i condomini degli esiti, l’amministratore deve dare comunicazione all’ASL, vietare il consumo dell’acqua, e far provvedere ai correttivi e/o adottare ogni altro provvedimento per tutelare la salute dei condomini.
QUALI SONO LE SANZIONI?
In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.lgs. 18/2023 e suoi provvedimenti attuativi, l’amministratore è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00.